AREA FISCALE

Il credito d'imposta

credito d'imposta

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- se l'immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

Il credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa"

A chi compete
- A chi acquista la prima casa entro un anno dalla vendita di quella che aveva acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni

Quanto spetta
- Importo pari all'imposta di registro o all'Iva pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto)

Quando utilizzarlo
- In diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sul secondo acquisto o su altri atti successivi
- In diminuzione dell'IRPEF dovuta per l'anno in cui è stato riconosciuto il credito
- In compensazione di altri tributi o contributi da versare con il modulo F24

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