Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto
dall'agevolazione
"prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta
per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota
ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- se l'immobile alienato è pervenuto al contribuente per
successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano
state pagate le relative imposte.
Il credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa"
A chi compete
- A chi acquista la prima casa entro un anno dalla vendita di quella
che aveva acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni
Quanto spetta
- Importo pari all'imposta di registro o all'Iva pagata con il primo
acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo
acquisto)
Quando utilizzarlo
- In diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
dovute sul secondo acquisto o su altri atti successivi
- In diminuzione dell'IRPEF dovuta per l'anno in cui è stato
riconosciuto il credito
- In compensazione di altri tributi o contributi da versare con il
modulo F24
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